Assistenza Fiscale e Finanza
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730 2024

11 Marzo 2024

Puoi prenotare l’appuntamento per il tuo 730 2024 telefonando al n. 0287076949

ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI

8 Marzo 2024

E’ stata pubblicata la circolare Inps con la rivalutazione, per l’anno 2024, dell’assegno di maternità concesso dai Comuni. L’importo dell’assegno è pari a 404,17 euro per cinque mensilità per cui, complessivamente 2.020,85 euro. Il valore ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

La domanda va presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. Le mamme possono essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; cittadine familiari di cittadini italiani, dell’Unione o di soggiornanti di lungo periodo, che siano titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadine titolari della protezione sussidiaria; cittadine apolidi.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

INFORMAZIONE PER LA CLIENTELA

15 Dicembre 2023

TRASFERIMENTO DI SEDE

SERVIZIO DI COMPILAZIONE MODELLO 730 ONLINE

10 Marzo 2023

LA PRENOTAZIONE PUO’ AVVENIRE SOLO VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: doc.730@studiosolidoro.com

Dopo la prenotazione sarà inviata una mail con allegati:

  • schede per l’eventuale destinazione dell’8, 5 e 2 per mille;
  • delega ADE per autorizzazione alla richiesta del modello precompilato;
  • delega Inps per richiesta CU2023, (se necessaria);
  • elenco documentazione necessaria per il 730 ed oneri detraibili;
  • Tutta la documentazione, a corredo del modello 730, deve essere prodotta via mail a : doc.730@studiosolidoro.com .

L’importo sarà comunicato dopo la visione della pratica.

La presente si intende come invito a proporre offerta di assistenza fiscale.

Modello Redditi tardivo entro il 28/02/2023

2 Dicembre 2022

Il modello redditi PF, la cui scadenza ordinaria era il 30 novembre, viene considerato validamente presentato anche nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. In questo caso si parla di dichiarazione tardiva. Successivamente la dichiarazione viene considerata omessa.

  • Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro, in quanto la sanzione piena applicabile è di 250 euro;
  • Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro, dovrà essere applicata la sanzione ridotta:
    • Dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°;
    • Del 3% se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza (1/10 del 30%);
    • Del 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), se la regolarizzazione viene effettuata oltre tale termine.

BONUS LUCE GAS LA SOGLIA ISEE AUMENTA A €12.000

4 Novembre 2022

Non c’è bisogno di fare richiesta, si riceve direttamente in bolletta lo sconto, se si rispettano i requisiti per ottenerlo, ovvero:

  • ISEE non superiore a 12.000 euro (inizialmente 8.265 euro, diventati 12mila euro con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21);
  • ISEE non superiore a 20.000 euro se si hanno a carico almeno 4 figli;
  • Senza contare il reddito per chi possiede nel nucleo familiare un parente con gravi problemi fisici o che ha bisogno di macchinari per poter essere tenuto in vita;

In linea di massima, il bonus luce e gas 2022 dovrebbe essere in vigore fino al 31 dicembre 2022. Molto probabilmente il bonus verrà mantenuto finché non ci saranno miglioramenti della situazione geo-politica mondiale.

L’ammontare preciso del bonus luce e gas 2022 viene aggiornato dall’ARERA e tiene conto di diversi fattori, la categoria d’uso associata alla fornitura, la zona climatica e il numero di componenti della famiglia anagrafica.

Per quanto riguarda il bonus elettrico, possiamo avere i seguenti importi:

  • 128 Euro per una famiglia che abbia 1 o 2 componenti;
  • 151 Euro per una famiglia fino a 4 componenti;
  • 177 Euro per una famiglia con più di 4 componenti.

Per quanto riguarda il gas, varia secondo i fattori elencati sopra:

  • le famiglie composte da 4 persone o meno, possono contare in un risparmio di 205,20 euro (68,4 euro al mese) in zona climatica A/B, cioè nelle aree più calde d’Italia, di 272,70 euro in zona climatica C e a salire fino a 571,50 euro a trimestre (190,5 euro al mese) per le utenze in zona climatica F, dove le temperature sono più basse;
  • le famiglie oltre 4 componenti avranno un risparmio che va dai 304,20 euro (101,4 euro al mese) in zona A/B agli 816,30 euro (272,1 euro mensili) in zona climatica F.

BONUS 200 EURO

8 Giugno 2022

Ai fini del Bonus 200 euro, che verrà erogato in linea di massima nel periodo di luglio (per lo meno a luglio lo riceveranno dipendenti e pensionati), varranno regole differenti in base alla categoria di cui si fa parte.
Eliminato il criterio “reddituale” a favore di un criterio “contributivo” – per tracciare il confine tra aventi e non aventi diritto nell’ambito dei lavoratori dipendenti; il criterio reddituale rimane per la categoria dei pensionati.

Quanto invece agli autonomi, il decreto non stabilisce nessun indirizzo specifico di erogazione, ma demanda a un successivo.
Ci sono poi tutte le altre categorie di soggetti non classificabili come dipendenti, pensionati, o autonomi, che in ogni caso saranno destinatarie del bonus, e per le quali varranno regole ancora diverse avendo come riferimento l’INPS.


Lavoratori dipendenti
Il lavoratore, se in possesso dei requisiti, si ritroverà automaticamente questi 200 euro “caricati” sulla busta paga di luglio (quindi in buona sostanza non dovrà richiederli).

Pensionati
Anche per loro non ci sarà bisogno di fare domanda: sarà l’INPS, infatti, previa verifica dei requisiti, a versare d’ufficio l’indennità di 200 euro sulla mensilità pensionistica di luglio.


Lavoratori autonomi
Il legislatore – oltre a stanziare una dotazione finanziaria di 500 milioni per “coprire” l’erogazione del bonus – non ha di fatto delineato nessun identikit riguardo a coloro che ne avranno diritto, derogando ai dicasteri di Economia e Lavoro l’adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti, di un provvedimento attuativo ove siano “definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità”. È certo che il bonus andrà a esaurimento, essendo appunto finanziato da un Fondo limitato a 500 mln; quindi, a parità di requisiti, anche il fattore tempo con cui i beneficiari faranno domanda potrebbe rivelarsi decisivo.

Lavoratori domestici, disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza e altri.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, ai fini del bonus viene indicato come unico requisito la presenza “di uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto”: cioè al 18 maggio 2022 (pubblicazione in GU del Dl Aiuti) il lavoratore domestico deve avere almeno un contratto in essere presso una famiglia, in virtù del quale potrà poi fare domanda per ricevere il versamento dei 200 euro (domanda che andrà fatta tramite INPS o Patronato).

Vi è poi tutta una serie di soggetti che dovranno fare domanda per ricevere i 200 euro:


  • percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi;
  • lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, nonché iscritti alla Gestione Separata, il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate percependo un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro;
  • gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalle medesime attività, nell’anno 2021, superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti.

 
Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza
Anche loro potrebbero rientrare fra i destinatari del bonus, che in questo caso verrebbe erogato unitamente alla rata mensile del RdC, ma ad una condizione: ovvero che sussista la compatibilità fra i due benefici, cioè in pratica l’INPS controllerà che nessuno dei componenti del nucleo (già percettore del RdC) sia al tempo stesso destinatario del bonus 200 euro in qualità di dipendente, pensionato, autonomo, disoccupato, ecc.

VISTO DI CONFORMITA’ SUPERBONUS 110

30 Marzo 2022

Lo Studio offre assistenza completa:


– analisi delle informazioni in relazione ai lavori generanti le detrazioni fiscali;
– verifica della fattibilità degli interventi, (esclusivamente ai fini fiscali);
– indicazione della documentazione necessaria e di tutti gli adempimenti previsti;
– quantificazione delle effettive detrazioni spettanti;
– assistenza sugli aspetti di tipo fiscale nel corso dello svolgimento dei lavori;
– compilazione, presentazione ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”;
– apposizione del visto di conformità al modello suddetto.

– VISTO DI CONFORMITA’ SU SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

RIFORMA IRPEF. COME CAMBIANO LE TASSE NEL 2022

1 Marzo 2022

La manovra finanziaria per il 2022 ha rimodulato gli scaglioni di reddito e le aliquote (la percentuale da tassare sul reddito prodotto).
Gli scaglioni e le relative aliquote passano da 5 a 4:

Il calcolo si fa per scaglioni progressivi:
• con reddito fino a 15.000 euro si calcola il 23% sull’intero importo
• con reddito tra 15.001 e 28.000 euro l’aliquota è il 25%, e il calcolo sarà 3.450 (irpef per lo scaglione precedente) + 25% sulla parte eccedente 15.000 euro
• con reddito tra 28.001 e fino a 50.000 euro l’aliquota è il 35%, e il calcolo sarà 6.700 (irpef per lo scaglione precedente) + 35% sulla parte eccedente 28.000 euro
• oltre 50.000 euro l’aliquota è il 43%: 14.400 (irpef per lo scaglione precedente) + 43% sulla parte eccedente 50.000 euro

Cambiano anche i calcoli relativi alle detrazioni, che sono diversi a seconda del tipo di reddito: quello da lavoro dipendente o assimilato, quello da pensione o i redditi da lavoro autonomo.

La Legge di Bilancio ha introdotto da gennaio una modifica molto importante anche al trattamento integrativo previsto dall’art. 1 del D.L. N. 3/2020, spesso chiamato “Bonus 100 euro” o ex “Bonus Renzi”.
Per i redditi fino a 15mila euro: non ci sono differenze con il 2021, il bonus verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, solitamente indicato con “Trattamento integrativo Dl 3/2020”
Per i redditi compresi tra i 15mila ed i 28mila euro il trattamento integrativo è riconosciuto solo a determinate condizioni: per questi lavoratori il beneficio del trattamento integrativo non dipende più esclusivamente dalle informazioni in possesso dei sostituti d’imposta, ma dalla differenza tra l’imposta lorda e la somma di una serie di detrazioni:
• per lavoro dipendente e assimilati,
• per familiari a carico (da marzo quelle per i figli ricordiamo che spetteranno solo per quelli di età superiore a 21 anni),
• per i mutui per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione della prima casa contratti fino a fine 2021
• per le rate relative a spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia
• per le spese sanitarie rateizzate
• per le erogazioni liberali.
Il trattamento integrativo sarà erogato solo qualora la somma di tali detrazioni dovesse risultare superiore all’imposta lorda e si trovasse quindi a non poterne usufruire e non verrà erogato per intero ma piuttosto a compensazione delle differenza tra imposta e detrazioni.
Per questa fascia di reddito, difficilmente la detrazione con le nuove aliquote sarà inferiore all’imposta lorda, quindi per evitare di dover restituire il trattamento integrativo non spettante in una unica soluzione, consigliamo di chiedere di non applicare il trattamento integrativo in busta paga ma scegliere invece l’erogazione in sede di conguaglio a fine anno o con la dichiarazione dei redditi 2023: in questo modo se il bonus spetta viene erogato in un unica soluzione e se se non spetta, invece, non si è tenuti alla restituzione di nulla. Ricordiamo che la mancata fruizione del trattamento integrativo è comunque compensata da una riduzione della tassazione Irpef e da un aumento delle detrazioni per lavoro dipendente.

PRENOTAZIONE COMPILAZIONE ISEE 2022 –

2 Dicembre 2021

Da Marzo 2022 è prevista l’erogazione dell’ Assegno Unico Universale destinato a TUTTE le famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza al compimento del 21° anno, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari, detrazioni, bonus, ecc.).
Le domande andranno inviate già da gennaio 2022, assieme alla dichiarazione Isee, necessaria a parametrare gli importi.

Da lunedì 6/12/2021 è possibile fissare un appuntamento per gennaio 2022, contattando telefonicamente i numeri 02/99022127 – 02/9954814 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
E’ possibile richiedere l’elenco della documentazione necessaria all’indirizzo mail: info@studiosolidoro.com, (nella mail specificare se nel nucleo familiare sono presenti titolari di P. Iva)