Assistenza Fiscale e Finanza
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Category Archives: MODELLO 730

PROROGA MOD 730 AL 30 SETTEMBRE 2020

4 Marzo 2020

Alcune importanti scadenze fiscali sono state prorogate dal Decreto del Governo

Tra queste, la scadenza per la presentazione del modello 730 slitta dal 30 luglio al 30 settembre 2020.

La trasmissione dei dati sui redditi tramite CU slitta al 31 marzo 2020,

Il modello precompilato sarà messo a disposizione dei contribuenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 maggio 2020.

Gennaio 2020: per detrarre le spese di colf e badanti bisogna effettuare pagamenti tracciabili.

23 Gennaio 2020
Con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili.

Nell’ambito del lavoro domestico possono essere detratte le spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.100 € di spesa (e quindi la detrazione al massimo potrà essere di 399 €) se il reddito complessivo non supera 40.000 €.

I datori che nel 2020 hanno assunto una badante di livello CS o DS, o desiderano assumerla, dovranno quindi corrispondere la retribuzione mensile con modalità tracciabili (bonifico, pos, carta di credito, ecc..). In caso contrario tali datori non potranno detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.

Per le colf e badanti inquadrate con livelli diversi dal CS o DS invece resta tutto invariato quindi sarà possibile continuare a retribuirle anche in contanti.

DAL 1° GENNAIO 2020 CAMBIANO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE DETRAZIONI DI ALCUNE SPESE IN VISTA DELLE DICHIARAZIONI 2021

17 Gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% su alcune spese, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con sistemi tracciabili : bonifico, bollettino, assegni bancari/circolari carta di credito/debito,carte prepagate.

Alla dichiarazione dei redditi (2021) si dovrà allegare, oltre alla fattura/ricevuta attestante l’onere sostenuto, copia dei documenti relativi alla modalità dei pagamenti effettuati

Rientrano tra le spese soggette all’obligo di tracciabilita’:

  • spese mediche presso studi privati non accreditati al SSN (es. Studi odontoiatrici, sanitarie ecc)
  • Spese veterinarie
  • Spese funebri
  • Spese asilo nido
  • Spese materna e scuola media (tasse di frequenza, mensa, gite scolastiche)
  • Spese tasse universitarie
  • Spese sportive (ragazzi di età compresa tra i 5-18 anni)
  • Assicurazioni rischio morte ed infortuni
  • Erogazioni liberali
  • Addetti all’assistenza per persone non autosufficienti
  • Abbonamento trasporto pubblico
  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazione immobiliare per abitazione principale
  • Canoni studenti universitari
  • Canoni abitazione principale

Restano esclusi:

  • Acquisto di medicinali e dispositivi medici
  • Prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche o in strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale

730 INTEGRATIVO ENTRO IL 25/10/2019

22 Ottobre 2019

 

Il 730 integrativo permette al contribuente di correggere gli eventuali errori commessi a proprio sfavore nel 730 originario.

Esistono tre diverse tipologie di 730 integrativo:

  • con codice 01, per correggere redditi dichiarati in eccesso, oppure per inserire oneri detraibili o deducibili dimenticati in precedenza;
  • con codice 02, detto anche di tipo neutro, per correggere soltanto i riferimenti del sostituto d’imposta;
  • con codice 03, per correggere contemporaneamente sia i dati del sostituto d’imposta che i redditi computati in eccesso o gli oneri detraibili e deducibili

    IN CASO DI MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO:
    l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello REDDITI 2019 (correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24

    IN CASO DI 730 PRECOMPILATO ADEEventuali richieste di compilazione di modelli integrativi per contribuenti che hanno presentato direttamente la propria dichiarazione per il tramite dei servizi web dell’Ade potranno essere gestite esclusivamente, previa presentazione della seguente documentazione:

    • Copia del modello 730 presentato direttamente dal contribuente tramite l’Ade e relativa ricevuta ministeriale di ricezione telematica
    • Copia della tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare
    • Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e dell’eventuale coniuge dichiarante (in caso di dichiarazione congiunta)
    • Copia di tutta la documentazione necessaria per l’elaborazione del modello e per la conseguente apposizione del visto di conformità

CEDOLARE SECCA ANCHE PER IMMOBILI COMMERCIALI

24 Gennaio 2019

L’’aliquota è del 21 per cento, la stessa già estesa alle locazioni di immobili a uso abitativo.

È possibile applicare il regime agevolato solo ai contratti di locazione che verranno stipulati nel corso dell’anno 2019 e potrà essere applicato per l’’intera durata del contratto.

Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.

Non ci si può avvalere del nuovo regime fiscale in caso di contratti stipulati nell’anno 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 «risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

29/01/2019 TERMINE PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI TARDIVA

4 Dicembre 2018
Nel mese di Novembre l’Agenzia delle Entrate ha effettuato l’invio delle lettere di compliance per i contribuenti che, seppur titolari di una o più Certificazioni Uniche relative all’anno d’imposta 2017, non hanno inviato la dichiarazione dei redditi 2018 con il modello 730 o modello Redditi (ex Unico).
La dichiarazione omessa può essere ravveduta mediante la presentazione della dichiarazione e il versamento della relativa sanzione entro i successivi 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione del modello. Poiché la scadenza ordinaria del 2018 è stata il 31 ottobre, la dichiarazione può essere ravveduta entro il 29 gennaio 2019.
La dichiarazione non presentata entro i termini ordinari è considerata omessa. Tale situazione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione tardiva entro i 90 giorni successivi versando le eventuali imposte dovute con ravvedimento per omesso versamento e la sanzione dovuta per omessa dichiarazione pari a 1/10 del minimo, quindi 1/10 di 250,00, cioè 25 euro.

DSA DETRAZIONE DEL 19% DALL’IRPEF

15 Novembre 2018
E’ possibile usufruire di una detrazione del 19% dall’Irpef  introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.
La detrazione riguarda le spese sostenute nel 2018  per l’acquisto/uso di strumenti che favoriscano l’apprendimento di soggetti  con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola superiore.
Per DSA si intendono quei disturbi che, in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali, costituiscono una limitazione importanteper alcune attività della vita quotidiana e sono distinti in:
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.
Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:
  • l’acquisto di strumenti compensativisussidi tecnici/informaticinecessari all’apprendimento (sintesi vocale, programmi di video scrittura, calcolatrici, ecc.);
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario un certificato medico, rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate (art. 3 comma 1 L. 170/2010) che attesti per sé o per il familiare a carico, la diagnosi DSA. Dal certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale, o dalla prescrizione rilasciata dal medico deve risultare un collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato
Le spese devono essere documentate da fattura o scontrino parlante, in cui indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, e la natura del prodotto acquistato o utilizzato e non sono previsti limiti o franchigie.

CONFERMATO ANCHE PER IL 2019 IL BONUS VERDE

15 Novembre 2018
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il Bonus verde (art.1 comma 12 L.205/2917) anche per l’anno 2019.
Si tratta di una detrazione dall’Irpef del 36% prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

 

SCADENZA MODELLO REDDITI 2018

15 Novembre 2018

È POSSIBILE PRESENTARLO TARDIVAMENTE ENTRO IL 29/01/2019 VERSANDO UNA MINIMA SANZIONE DI € 25,00

730 INTEGRATIVO ENTRO IL 25 OTTOBRE 2018

12 Settembre 2018

730 integrativo a favore (Tipo 1)

Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario.

730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d’imposta (Tipo 2)

La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 originario.

La variazione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario.

730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta (Tipo 3)

Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella derivante dal 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione ordinaria. La modifica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. Non è consentito gestire modelli 730 integrativi di Tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta.

MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO:

 l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello REDDITI 2019 (correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24.

730 PRECOMPILATO ADE

Eventuali richieste di compilazione di modelli integrativi per contribuenti che hanno presentato direttamente la propria dichiarazione per il tramite dei servizi web dell’Ade potranno essere gestite esclusivamente, previa presentazione della seguente documentazione:

  • Copia del modello 730 presentato direttamente dal contribuente tramite l’Ade e relativa ricevuta ministeriale di ricezione telematica
  • Copia della tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare
  • Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e dell’eventuale coniuge dichiarante (in caso di dichiarazione congiunta)
  • Copia di tutta la documentazione necessaria per l’elaborazione del modello e per la conseguente apposizione del visto di conformità