ENTRO IL 25/10/2014 MODELLO 730 INTEGRATIVO
Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.
Se l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può :
presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, barrando la relativa casella “730 integrativo”;
presentare un Modello UNICO Persone Fisiche, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l’eccedenza alla successiva dichiarazione.
Il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
Se l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, può effettuare la correzione utilizzando il Modello UNICO Persone fisiche.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito correttamente i dati relativi al sostituto che deve effettuare il conguaglio può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo”. Il nuovo Mod. 730 deve contenere gli stessi dati presenti nel modello 730 originario, salvo i dati corretti del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.