Assistenza Fiscale e Finanza
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ENTRO IL 25/10/2014 MODELLO 730 INTEGRATIVO

17 Settembre 2014   

Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.

Se l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può :

presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, barrando la relativa casella “730 integrativo”;
presentare un Modello UNICO Persone Fisiche, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l’eccedenza alla successiva dichiarazione.
Il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.

Se l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, può effettuare la correzione utilizzando il Modello UNICO Persone fisiche.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito correttamente i dati relativi al sostituto che deve effettuare il conguaglio può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo”. Il nuovo Mod. 730 deve contenere gli stessi dati presenti nel modello 730 originario, salvo i dati corretti del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.